Voucher e lavoro accessorio
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18-06-2014

Voucher e lavoro accessorio

FOCUS

Autore: Dott. A. Roffarè

SINTESI

  • Gli articoli 70-73 del Dlgs 276/2003 definiscono i lavori accessori come attività lavorative svolte senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
  • Ambito applicativo delle attività:
    • sono presenti in tutti i settori lavorativi;
    • possono essere svolti da: lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, pensionati, studenti, disoccupati o inoccupati, percettori a sostegno del reddito.
  • Il lavoro accessorio viene pagato attraverso i voucher che hanno un valore lordo minimo di € 10.00, netto 7.50€ per una trattenuta totale del 25% così ripartita: 13% INPS, 7.5% INAIL e 5% concessionario.
  • Per i compensi da lavoro accessorio vengono posti dei limiti da rispettare all’interno dell’anno solare: generalmente il limite è di € 5050 netti; ci sono anche casi particolari, infatti per committenti imprenditori commerciali o professionisti il limite è di € 2020 netti (il lavoratore potrà comunque prestare servizio presso altri datori non superando il limite di 5050 €), mentre per i percettori a sostegno del reddito il limite è di € 3.000 netti.
  • Il lavoro accessorio è soggetto ad un’unica comunicazione: la dichiarazione di inizio attività, che a partire dal 15 gennaio 2014 va inoltrata solo all’INPS.

 

 



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