La detrazione IRPEF per il risparmio energetico nel modello UNICO 2014 PF
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19-06-2014

La detrazione IRPEF per il risparmio energetico nel modello UNICO 2014 PF

FOCUS

Autore: Dott.ssa V. Moroni - Video a cura di: Dott.ssa D. Peréz Corradini

 

SINTESI

  • La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica consiste in un’agevolazione fiscale (IRPEF o IRES), concessa quando si eseguono interventi finalizzati all’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
  • È infatti prevista una detrazione IRPEF del 55% incrementata al 65% con il DL n. 63/2013, per tutti gli interventi effettuati fino al 31 Dicembre 2013 e prorogata, dalla legge di stabilità 2014, fino al 31 Dicembre 2014. A partire dal 2015 la detrazione ammissibile sarà del 50% fino ad arrivare nel 2016 al 36%, percentuale prevista ad oggi per le ristrutturazioni edilizie.
  • È indispensabile che l’edificio oggetto di intervento sia già esistente e sia di tipo residenziale e già dotato di impianto di riscaldamento, tale prova verrà fornita dal registro catastale, richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’imposta Imu , se dovuta.
  • La detrazione per la riqualificazione edilizia a differenza delle ristrutturazioni aziendali è prevista per tutti gli edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali) a ciascuna delle quali è associato un limite massimo di detraibilità.
  • Entro 90 giorni dal completamento dei lavori deve essere fatta una comunicazione all’ENEA dell’attestato di qualificazione energetica e della scheda.
  • Ulteriore comunicazione va fatta all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta e solo se nel periodo d’imposta considerato sono state effettuate spese. Tale comunicazione deve essere presentata per via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio anche tramite intermediario abilitato.
  • La mancata comunicazione non fa perdere il beneficio fiscale ma implica l’applicazione della sanzione dai 258 € ai 2.065 €.


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