I contributi in conto Impianti
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21-04-2015

I contributi in conto Impianti

FOCUS

Autore: Dott. P. Pirone

I contributi in conto Impianti

SINTESI:

  • Sono sempre più numerose le imprese che, spinte anche dalla situazione congiunturale in cui versa oggi l’economia globale, fanno ricorso a finanziamenti erogati da parte di enti pubblici e privati e finalizzati a risolvere particolari situazioni di difficoltà in cui versa l’impresa o ad incrementare la vita patrimoniale dell’azienda stessa.
  • I contributi in c/impianti ne rappresentano una tipologia. Si tratta di finanziamenti, a fondo perduto, erogati da enti pubblici e privati alle imprese, e finalizzati all’acquisto, alla costruzione o all’ampliamento del patrimonio aziendale. L’impresa s’impegna a non distogliere i beni, acquistati mediante l’agevolazione finanziaria, per un certo periodo di tempo previsto dalla stessa legge che li concede (pena la revoca). La loro rilevazione in contabilità avviene attraverso l’accreditamento a conto economico gradatamente sulla vita utile dei cespiti (nel rispetto del principio di “competenza”) ricorrendo a due tecniche alternative tra loro: metodo indiretto o metodo indiretto.
  • In merito alla disciplina fiscale dei contributi in c/impianti il TUIR non detta una specifica disciplina ma valgono le stesse regole previste ai fini civilistici. Riguardo l’imponibilità dei contributi ai fini IRAP occorre distinguere, come vedremo successivamente tra soggetti IRES e soggetti IRPEF.
  • Infine, riguardo al trattamento ai fini IVA di tale voce,  si evidenzia che è previsto che i contributi concessi dallo Stato e dagli enti pubblici siano soggetti ad IVA solo se sono erogati all’impresa a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In caso contrario, ovvero nel caso i contributi si configurano come cessione di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, non riguardanti specifiche prestazioni, gli stessi si ritiene siano esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.

 



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