Dichiarazioni di intento: dal 2015 cambiano le regole
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05-02-2015

Dichiarazioni di intento: dal 2015 cambiano le regole

FOCUS

Autore: Dott. F. Brandi

La disciplina transitoria fino all'11 Febbraio e le novità a partire dal 12 Febbraio 

SINTESI:

  • In base all’art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (c.d. decreto “semplificazioni”), l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento viene trasferito dal fornitore all’esportatore abituale. La nuova procedura, applicabile alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2015, prevede che l’interessato deve, preventivamente, segnalare all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d’intento, che poi consegna al proprio fornitore di beni (o prestatore di servizi), assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia. Il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l’operazione senza applicare l’Iva solo dopo aver riscontrato telematicamente l’avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100 al 200% dell’imposta.
  • Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali.
  • Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove regole.
  • In sostanza, per effetto delle modifiche, viene posto in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore.

 



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