Carburante: deducibilità e detraibilità dei costi
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04-12-2014

Carburante: deducibilità e detraibilità dei costi

FOCUS

Autore: Dott.ssa D. Cacciola

Deducibilità dei costi, detraibilità dell'IVA e documentazione necessaria

SINTESI

  • Per la deducibilità dei costi relativi al carburante è necessario fare riferimento all’art. 164 del TUIR che detta le regole per la deduzione del costo di acquisto degli autoveicoli. Tale norma, infatti, stabilisce che le spese di impiego degli autoveicoli seguono le medesime regole previste per gli automezzi, e quindi, i costi saranno deducibili nella misura:
    • Del 100%  per veicoli strumentali;
    • Del 80% per agenti/rappresentanti di commercio;
    • Del 70% per veicoli concessi in uso ai dipendenti per più di 6 mesi;
    • Del 50% per i contribuenti minimi;
    • Del 20% per veicoli ad uso promiscuo o concessi in uso ai dipendenti per meno di 6 mesi.
  • Per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA sugli acquisti di carburante, la stessa è regolata dall’art. 19-bis1, lettera c) del DPR 633/1972. In base a tale norma, l’IVA sugli acquisti di carburante è:
    • integralmente detraibile se l’acquisto di carburante è relativo ad automezzi aziendali utilizzati esclusivamente come strumentali per l’azienda;
    • detraibile al 40% per tutti i restanti casi.


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