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14-07-2014
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Canoni di locazione non percepiti
FOCUS
Autore: Dott.ssa M. Fiammelli
SINTESI
- I redditi fondiari sono quei redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nello stato italiano, ed iscritti con relativa rendita catastale.
- La tassazione dei redditi fondiari è disciplinata dall’art. 26 comma 1 del TUIR il quale stabilisce che tali redditi concorrono, anche se non percepiti, alla formazione del reddito complessivo.
- Un’eccezione è rappresentata dai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e di proprietà di Persone Fisiche, che non concorrono alla formazione del reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
- All’interno di UNICO 2014 i canoni di locazione (anche se non percepiti) andranno riportati al RIGO RB1, mentre la richiesta del credito d’imposta a seguito della convalida di sfratto troverà collocazione nel Rigo CR 8.