Beni ai soci e finanziamenti alle imprese
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26-04-2014

Beni ai soci e finanziamenti alle imprese

FOCUS

Autore: Dott.ssa D. Cacciola - Video a cura di: Dott. E. Zamberlan

L´articolo 2, c. 36-terdecies/36-duodevicies, del D.L.138/2011, ha introdotto una disciplina volta a contrastare il fenomeno dell’intestazione alle imprese di beni utilizzati a titolo personale da soci o familiari dell’imprenditore, nonché a fornire all’Amministrazione Finanziaria informazioni per effettuare verifiche sulla capacità di spesa dei contribuenti e procedere alla ricostruzione sintetica del reddito.

SINTESI

  • La nuova normativa ha introdotto l’obbligo da parte degli imprenditori, individuali e collettivi, di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati anagrafici (e i relativi importi) delle persone fisiche (soci o  familiari dell’imprenditore) che nell’anno precedente hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa.
  • Il legislatore ha ricollegato anche due importanti conseguenze fiscali:
    • in capo all’utilizzatore, l’imputazione di un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo corrisposto per il godimento dei beni aziendali;
    • in capo al concedente, l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento in misura proporzionale alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito tra le parti.
  • L’obbligo di comunicazione è stato esteso anche ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate a favore dell’impresa dai soci o familiari dell’imprenditore, di importo complessivo pari o superiore a 3.600 Euro, con riferimento a ciascun esercizio e a ciascuna tipologia di apporto.

Nota Bene:

Le nuove disposizioni si applicano,  per i soggetti con esercizio coincidente con l´anno solare, a decorrere dall’anno 2012, per gli altri, dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (la legge di conversione è entrata in vigore il 18/09/2011).

 



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