Rivalutazione beni d’impresa
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25-02-2016

Rivalutazione beni d’impresa

FOCUS

Autore: Dott.ssa C. De Luca

Rivalutazione beni d’impresa

SINTESI:

  • Nuova proroga dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, effettuate dalle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, grazie al pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10%.
  • La Legge di stabilità 2016 introduce la possibilità di effettuare l’operazioneall’interno del bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.
  • La rivalutazione fiscale, oltre che civilistica, è “obbligatoria”, come nel 2014, e con effetto differito, dato chela valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Difatti, il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2018; perché i nuovi valori esplichino efficacia per le plusvalenze o minusvalenze, si dovrà attendere il 1° gennaio 2019 (per i c.d. soggetti “solari”).

 



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