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18-03-2015
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La separazione delle attività ai fini IVA nel settore immobiliare
FOCUS
Autore: Dott. P. Pirone
La separazione delle attività ai fini IVA nel settore immobiliare
SINTESI:
- La separazione delle attività ai fini IVA nel settore immobiliare è stato oggetto di intervento del D.L. n. 1/2012, il quale ha esteso la possibilità di separazione delle attività, già prevista per le “immobiliari di gestione”, anche alle “immobiliari di compravendita”.
- Anche l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 22/E/2013, è successivamente intervenuta fornendo opportuni chiarimenti in merito.
- La regola generale, ai fini IVA, da seguire per i soggetti che esercitano più attività, è contenuta al comma 1 dell’art. 36 D.P.R. 633/72, il quale dispone che: “nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi”.
- Il legislatore, consente, in specifici casi, la possibilità per il soggetto passivo di operare una separazione delle diverse attività svolte con conseguente applicazione IVA ed adempimenti connessi in maniera separata per ciascuna attività.