06-12-2016

Rimborso IVA con visto di conformità

VOCE DELL'AGENZIA

Risoluzione 112/E del 06 Dicembre 2016

Autore: Agenzia delle Entrate

Consulenza giuridica. (Interpretazione dell'articolo 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo 22, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, in merito ad istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso).”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 113 del 06 dicembre 2016, ha chiarito che la polizza assicurativa stipulata dai professionisti che appongono il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, anche al fine di consentire il rimborso dell’eccedenza a credito, deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all’ammontare del credito chiesto a rimborso.

 

 

 



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