Detraibilità spesa servizi scolastici integrativi
VOCE DELL'AGENZIA
Risoluzione 68/E del 04 Agosto 2016
Autore: Agenzia delle Entrate
“Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - servizi scolastici integrativi - detraibilità della spesa – art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR”
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68, risponde all’interpello posto sulla detraibilità della spesa per servizi scolastici integrativi. In particolare l’Agenzia stabilisce che la detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente vale anche per i servizi integrativi di assistenza alla mensa, di pre-scuola e di post-scuola. La detrazione non si applica, invece, alle spese di trasporto scolastico