28-09-2016

Attività di medico in regime di convenzione

VOCE DELL'AGENZIA

Risoluzione 82/E del 28 Settembre 2016

Autore: Agenzia delle Entrate

“Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Attività di medico in regime di convenzione. - Verifica della sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP nell'ambito dell'istituto dell'interpello.”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 82 del 28 settembre 2016,  risponde all’interpello posto da un contribuente concernente l’attività di medico in regime di convenzione. Nello specifico l’istante svolge l'attività di medico in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dichiara che la disponibilità del proprio studio "risponde alle caratteristiche indicate dall'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale". Evidenzia, inoltre, che l'attività viene svolta in assenza di elementi di organizzazione, in quanto non si avvale di personale dipendente o assimilato e utilizza beni strumentali di modesta entità che, così come annotati nei registri dei cespiti che allega in copia all'istanza, comprendono: mobili, arredi, PC, stampante, condizionatore d'aria, automezzo ed altra attrezzatura di esiguo valore.

Chiede se, sussistendo le caratteristiche indicate nell’art. 22 dell'Accordo Collettivo Nazionale , sia da escludere la presenza di una autonoma organizzazione ai fini IRAP.

 

 



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