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Notizia inserita il 24/02/2016
IMU al 50% sulle case in comodato ai figli
Chiarimenti sulla riduzione IMU-TASI sugli immobili dati in comodato gratuito ai familiari
Con la Risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1, il MEF ha fornito chiarimenti sull’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari ( tipico il caso dei figli) In particolare si segnalano le seguenti precisazioni
- il concetto di “immobile” deve intendersi riferito solamente alle unità immobiliari ad uso abitativo; pertanto, il possesso di un “altro immobile” (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che non sia destinato a uso abitativo (es. ufficio o capannone) non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale;
- le eventuali pertinenze dell’immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti definiti comma 2, art. 13, D.L. n. 201/ 2011 (unn pertinanza per ogni immobile agevolato);
- il contratto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell’agevolazione, per i contratti verbali di comodato va verificata la data di conclusione del contratto.