Investimenti in ricerca e sviluppo: nuovo codice tributo per il credito d’imposta
Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Con la risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Dl n. 190/2014).
In particolare, è stato istituito il seguente nuovo codice tributo
- “6857” -“Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Quest’ultimo, in sede di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
L’Agenzia, infine, specifica che il credito in questione spetta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.