E-COMMERCE B2C: esonero corrispettivi fiscali
Niente più scontrini o ricevute fiscali per i servizi elettronici (e-commerce) , di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati ai consumatori privati (B2C).
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM 27 ottobre 2015) con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015 che stabilisce l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi per i servizi elettronici diretti, di telecomunicazione (TLC) e di teleradiodiffusione resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (prestazioni B2C).
Per commercio elettronico diretto si intende la cessione elettronica di beni virtuali o servizi in cui le fasi della transazione avvengono online (esempio: acquisto di un e-book).
In particolare, per servizi di commercio elettronico si intendono:
- i servizi forniti dai siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- i servizi software e i relativi aggiornamenti;
- i servizi relativi alla fornitura di musica, film, giochi, programmi nonché i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- le prestazioni di insegnamento a distanza.
L’operazione dell’acquisto deve comunque essere annotata nel registro dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo all’effettuazione dell’operazione stessa (art.2, Dlgs 127/2015).
Approfondimenti: http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/e-commerce-e-consumatori-finali-corrispettivi-non-piu-certificare