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Notizia inserita il 30/04/2015

Bollo documenti informatici: recuperabile l’acconto versato a Gennaio.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le corrette modalità di assolvimento dell’imposta, specificando che le somme già versate a Gennaio possono essere scomputate.

Con la risoluzione n.43/E del 28 Aprile 2015, le Entrate hanno specificato che l’acconto , versato con F23 cartaceo, sull’imposta di bollo dei documenti informatici per il 2014, può essere scomputato dal pagamento da effettuare in una sola soluzione con F24 telematico, come previsto dalla nuova disciplina (decreto Mef  17 Giugno 2014), entro il 30 Aprile.

In particolare, le disposizioni introdotte dal decreto Mef  17 Giugno 2014 prevedono che

  • l’imposta di bollo su fatture, atti e documenti informatici deve essere versata telematicamente in un’unica soluzione tramite modello F24 ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • Le fatture elettroniche devono riportare specifica annotazione di assolvimento imposta ex Dm 17 Giugno 2014;
  • È prevista l’imposta sui libri e sui registri informatici ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

La nuova disciplina ha abrogato la precedente (decreto Mef del 23 Gennaio 2004 ), in base alla quale era prevista la comunicazione di riepilogo e il pagamento dell’imposta con modello F23.

Approfondimenti: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/aprile+2015+risoluzioni/risoluzione+n+43+del+28+aprile+2015/RIS.43+del+28.04.15.pdf

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