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Notizia inserita il 07/04/2015

Bollo auto e moto storiche 2015: illegittime le esenzioni regionali

Le leggi regionali che disponevano l’esenzione del bollo auto per i veicoli ultraventennali sono incompatibili con la legge statale e devono quindi ritenersi abrogate.

La legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 666 della L. 190/2014) ha cancellato l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche dovute sugli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione (mantenendo quella ultratrentennale).

Tuttavia, alcune amministrazioni regionali hanno continuato a mantenere le esenzioni “pre-Stabilità”, e per risolvere la problematica relativa alla compatibilità di tali norme il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato la risoluzione n. 4/DF del  1 Aprile 2015, la quale stabilisce che la tassa automobilistica non può ritenersi un tributo proprio della regione, ma rientra nell’ambito di competenza esclusiva dello Stato. 

In particolare, la regione:

  • non può modificare il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
  • può modificare le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del dlgs 504/92;
  • può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale (Corte Cost. sentenza 288/2012).

Di conseguenza, tutti i possessori di auto storiche con meno di 30 anni di età devono pagare il bollo.

 

Approfondimento: http://www.finanze.it/export/download/novita2014/Risoluzione_n._4-Tasse_automobilistiche.pdf

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