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Notizia inserita il 10/03/2015

Infissi lavori di manutenzione: Beni significativi e IVA al 10%

Con la risoluzione n. 25/E del 6 Marzo 2015 l’Agenzia chiarisce che il valore dei beni significativi deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

L’IVA agevolata del 10%,  prevista dalla Finanziaria del 2000 (art. 7, comma 1b), per gli interventi di ristrutturazione su immobili abitativi deve essere calcolata al netto del valore dei beni significativi e, al riguardo, l’Agenzia chiarisce che sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi (D.M. 29 Dicembre 1999).

Il valore dei suddetti “beni significativi” deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’IVA, in particolare (circolare 7 aprile 2000, n. 71/E):

“assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale la base imponibile è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali"

Il suddetto valore quindi è quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata però deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Approfondimenti: http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={980864F9-154F-40B6-8B75-17CB076819A8}

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