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Notizia inserita il 06/03/2015

Trasferimento immobili espropriati: Calcolo dell’imposta ipotecaria

La circolare n. 8/E dell’Agenzia chiarisce che per l’acquisto di un immobile espropriato, l’imposta ipotecaria si calcola basandosi sul prezzo di aggiudicazione dell’immobile e non sull’intero credito garantito dall’ipoteca.

Per determinare la base imponibile dell’acquisto di un immobile espropriato su cui applicare l’imposta ipotecaria, è necessario fare riferimento al prezzo di aggiudicazione dell’immobile (articolo 44, Dpr 131/1986) e il meccanismo del “prezzo valore” non è applicabile. Questo perché le domande di annotazione per le cancellazioni di ipoteche che si riferiscono a immobili espropriati e trasferiti su ordine del giudice, si possono considerare “cancellazioni parziali” e dal punto di vista della pubblicità, sono ancora inquadrabili come “restrizioni di beni”.

La differenza tra la cancellazione totale e la restrizione dei beni sta nel fatto che quest’ultima libera beni specificamente individuati mentre la prima incide sulla formalità ipotecaria nel suo complesso.

La qualifica dell’ordine di cancellazione dell’ipoteca come restrizione dei beni ne determina il conseguente trattamento fiscale ed è per questa ragione che l’imposta ipotecaria dovuta per le cancellazioni a seguito di trasferimento non va calcolata facendo riferimento all’intero credito garantito dall’ipoteca come nell’ipotesi di cancellazione totale dell’iscrizione, ma a quello degli immobili liberati.
Tale valore, considerando le disposizioni sull’ imposta di registro, coincide quindi con il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti.

Approfondimenti: http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={53B794C8-49FF-4FAE-9CD4-6F03DFDA6B72}

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