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Notizia inserita il 02/03/2015

Acqua ossigenata: iva ridotta se al 3%

La risoluzione n.23/E del 27 febbraio precisa che le cessioni di acqua ossigenata scontano l’aliquota IVA ridotta del 10% se il prodotto è commercializzato in soluzione al 3%.

L’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito fornisce chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% sulle vendite di acqua ossigenata, nota anche come perossido di idrogeno.

La risoluzione n.23/E riguarda, in particolare, l’interpretazione del punto 114 della Tabella A (parte terza) allegata al DPR n. 633/1972, la quale ricomprende tra i beni soggetti ad aliquota IVA agevolata le: “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. (Ricordiamo che la Farmacopea ufficiale è il testo vigilato dal ministero della Salute, con le caratteristiche dei prodotti farmaceutici legalmente riconosciuti).

Quest’ultima, infatti, include nella categoria delle suddette sostanze “l’idrogeno di perossido soluzione3 per cento” nei quantitativi sufficienti al regolare compimento del servizio.

L’Agenzia, confermando l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10%, sottolinea che la stessa debba trovare applicazione limitatamente alle cessioni di soluzioni 3 per cento, stabilizzate a 10 volumi, a prescindere dal formato della confezione.

Fonte:  http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=-5311496136148565816

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