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Notizia inserita il 29/01/2015

Voluntary Disclosure: Versione aggiornata approvata dall’Agenzia delle Entrate

Confermata la bozza in circolazione da Dicembre per la collaborazione volontaria (legge 186/2014). A breve l’attivazione del canale telematico per la presentazione dell’istanza da parte dei professionisti.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso sul proprio portale la versione aggiornata del modello per avanzare la richiesta all’Erario di rientrare tra i casi previsti dalla norma agevolativa per l'emersione dei capitali non dichiarati. Si chiama “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” e prevede che il contribuente inserisca le intere generalità del capitale inteso per il rientro in Italia. Tale richiesta deve avere anche una relazione accompagnatoria che però può essere presentata successivamente (30 giorni dopo  la richiesta).

Nel modello bisogna indicare:

  • di quale disclosure si tratta (internazionale o nazionale);
  • i dati del soggetto aderente ;
  • se si avvale della facoltà di accedere alla tassazione dei rendimenti  (5%) per le regolarizzazioni sotto i 2 milioni;
  • i soggetti collegati (quelli che presentano la domanda insieme all’aderente e non i soggetti terzi).

Per quanto riguarda i soggetti terzi, c’è la preoccupazione che la collaborazione volontaria produca effetti indesiderati, in quanto l’unica forma di protezione nei loro confronti richiede che anche essi partecipino alla disclosure. Da questo punto di vista sono cruciali anche i riflessi penali: si pensi al fatto che alcuni reati non sono coperti dalla regolarizzazione (ad esempio, l’emissione delle fatture false).

Infine nel modello vengono distinte le attività:

  • in paesi black list: restano valide le forme di raddoppio dei termini di accertamento, delle sanzioni base e le sanzioni RW del 6%;
  • in paesi black list con accordo per scambio di informazioni: si applica il raddoppio per le violazioni RW e il non raddoppio per la presunzione di redditività black list;
  • in paesi non black list: si applica la sanzione RW del 3% e nessuna forma di raddoppio.

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