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Notizia inserita il 27/01/2015

Nuova proroga dell’imu agricola sui terreni montani

Nuovo termine il 10 febbraio 2015 per il versamento, mentre non conta più l’altezza in metri del Comune ma la qualifica Istat assegnata al suo territorio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge che prevede misure urgenti in materia di esenzione Imu e che ridefinisce i parametri di tassazione.  

Il testo prevede che a decorrere dal 2015 l'esenzione Imu si applichi:

  • ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani
  • ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola).

I nuovi criteri rimandano comunque all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat ma, a differenza di quanto stabilito in precedenza (con il Dm 28 novembre 2014) non si fa più riferimento all’ubicazione in termini di altitudine del centro del comune, bensì alla “codifica” data dall’Istat al suo territorio.

Sugli stessi criteri si basa la tassazione 2014. In questo caso però, non è dovuta l'Imu per i terreni che erano esenti in virtù del D.M. del 28 novembre 2014, e che invece adesso risultano imponibili.

Si ricorda che il D.M. del 28 Novembre 2014  ha ridotto drasticamente l'elenco dei comuni considerati montani, e quindi esenti dall'Imu e ha stabilito che per tutti i terreni ubicati in comuni diversi da quelli esenti sussiste l'obbligo di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014. Tale pagamento doveva avvenire entro il 16 dicembre 2014, data posticipata poi al 26 Gennaio 2015. Questa grande confusione ha sollevato diverse proteste, sia a livello di contenuto che di poco tempo a disposizione per l’elaborazione dei conteggi, finite poi in un ricorso al Tar per sospendere l’efficacia del decreto stesso, che però non ha avuto i risultati sperati.

L’epilogo è arrivato con il decreto legge 4/2015 del 24 gennaio, entrato nella Gazzetta Ufficiale n. 19, che ha chiarito la confusione normativa e ha stabilito come data di scadenza del pagamento ( tramite specifico bollettino di conto corrente postale oppure tramite modello F24) il 10 Febbraio 2015, applicando il criteri sopra riportati.

Fonte:http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/imu-terreni-agricoli-nuovi-confinie-conseguenza-nuova-scadenza

 

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