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Notizia inserita il 22/01/2015

Bonus ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili

Aggiornamento FAQ sul sito dell’Agenzia

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si possono trovare nuove  FAQ  in tema di detrazioni  per i lavori di ristrutturazione, che costituiscono un  utile riassunto per gli interessati  in vista delle prossime dichiarazioni dei redditi . Vediamo alcune interessanti precisazioni  su queste agevolazioni, che, ricordiamo, sono state riconfermate per tutto il 2015 nella misura massima (detrazione Irpef del 50% per le spese di  ristrutturazione edilizia e per i mobili ed elettrodomestici destinati all’immobile ristrutturato – detrazione Irpef del 65%  per lavori  volti all’efficientamento energetico degli edifici)

Come prima cosa, l’Agenzia specifica che il limite di 96.000€, IVA compresa, è riferito alla singola unità immobiliare e che per i lavori sulle parti comuni condominiali tale importo si riferisce alla spesa sostenuta dal singolo condomino

Non è previsto un importo minimo di spesa per dare origine alla detrazione.  Per i condomini che vogliono svolgere lavori su parti comuni, sussiste l’obbligo di dotare il condominio di un proprio codice fiscale e nel caso in cui manchi l’amministratore, il pagamento può essere fatto da uno dei condomini, delegato dagli altri, che deve indicare nei bonifici oltre a quello del condominio anche il proprio codice fiscale.

Per quanto riguarda quote diverse di comproprietà tra i coniugi, non vi è alcun obbligo di rispettarle anche nella ripartizione della spesa. Se le percentuali  di ripartizione sono diverse però, bisogna annotarle in fattura . Inoltre, la detrazione IRPEF al 50% spetta anche a chi non risulta essere proprietario del bene. Tuttavia, se si ha un contratto di comodato e non si è familiari conviventi, per accedere a questo beneficio è richiesta la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.

Tra le opere agevolabili riferite alle singole unità rientrano:

  • l’imbiancatura, purché strettamente connessa alle altre opere di manutenzione straordinaria
  • gli impianti antifurto
  • l’acquisto dei materiali per opere in economia, purché non per immobili in fase di costruzione

L’Agenzia segnala infine che le prestazioni professionali necessarie per l’esecuzione degli interventi, anche se rientrano nell’importo delle spese agevolabili, non possono usufruire dell’aliquota ridotta IVA del 10%, ma di quella ordinaria.

Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Contatta/Faq/

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