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Notizia inserita il 21/01/2015

Professionisti esclusi da split payment

La norma sullo Split Payment contenuta nella Legge di Stabilità ha creato incertezza sul suo ambito di applicazione.

In particolare, è quanto enuncia il comma 2 del art 17-ter (DPR 633/72) a mettere in dubbio che la norma si applichi ai professionisti soggetti alla ritenuta a titolo di acconto:

“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”

Come affermato anche dal comunicato stampa del 19 Gennaio 2015 della  Fondazione nazionale commercialisti, l’interpretazione deve essere estensiva.

Se ci soffermiamo sull’iter parlamentare che ha portato all’esclusione, la ratio è evidente e non necessita di sforzi interpretativi. Tuttavia, le categorie professionali sulle quali tale meccanismo potrebbe avere un impatto maggiore (ingegneri e architetti) hanno chiesto l’introduzione ufficiale dell’esclusione affinchè si evitino inutili adempimenti fiscali, visto che in questi casi il rischio di evasione è bassissimo. Quindi, tutte le prestazioni soggette a ritenuta già monitorate nel modello 770 possono essere considerate escluse dallo Split Payment.

Un’ulteriore argomentazione a favore dell’esclusione è la distinzione tra prestatori nazionali di servizi, per i quali si applica la ritenuta a titolo d’acconto ( art 25 comma 1 DPR 633/72) e prestatori non residenti di servizi “generici” nei confronti di enti pubblici italiani per i quali:

  • se l’ente agisce per finalità commerciale, l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia e l’imposta si applica con modalità reverse charge (art 17 comma 2 DPR 633/72);
  • se l’ente agisce nelle sue vesti istituzionali (non è soggetto passivo IVA), la prestazione ha natura B2C e  l’imposta sarà assolta nello Stato del prestatore.

Per entrambe queste ipotesi lo Split Payment non è efficace e , di conseguenza, l’unica interpretazione che garantisce una reale portata applicativa è quella di escludere da tale meccanismo tutte le prestazioni di servizi soggette a ritenuta, sia a titolo di acconto che di imposta.

Fonte: http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=488105

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