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Notizia inserita il 13/01/2015

Redditometro: la liquidità può derivare da anni passati

Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito, che consente al fisco italiano di determinare indirettamente il reddito complessivo del contribuente, basandosi sulla sua capacità di spesa.

Qualora il reddito individuato risulti maggiore rispetto a quello dichiarato, e lo scostamento sia superiore a 1/5, l'amministrazione finanziaria è legittimata a emettere un avviso di accertamento. In poche parole, se il contribuente può permettersi certe spese, deve pur finanziarle in qualche modo (possibile reddito in nero).

Tuttavia, nell’accertamento basato sul redditometro il contribuente non deve dimostrare:

  • la puntuale uguaglianza tra gli incassi dei redditi percepiti e i pagamenti delle spese effettuate (perchè questo non è previsto dalla norma: infatti basta un confronto algebrico tra il reddito sintetico e il cumulo tra reddito dichiarato ed eventuali variazioni delle disponibilità finanziarie);
  • l’ammontare delle ricchezze finanziarie riferibili ad anni pregressi e posti a base delle giustificazioni.


Questi principi vengono chiariti e puntualizzati dalla Commissione Tributaria Regionale.

Casi in cui, secondo l'Erario, non era «stato dimostrato il nesso eziologico in ordine al rapporto tra spese effettuate e disponibilità finanziarie rilevate»:

Caso 1:
Controversia nei confronti di una contribuente basata sugli incrementi patrimoniali sostenuti nell'anno accertato, da essa giustificati con vincite al totocalcio e plusvalenza dalla vendita di un immobile.
La Ctr le da ragione in quanto la contribuente non ha l'onere di dimostrare l’effettivo utilizzo dei redditi diversi o esenti;

Caso 2:
Controversia nei confronti di un contribuente accertato sulla disponibilità di alcuni beni e di alcuni incrementi patrimoniali effettuati, da esso giustificati con l’incasso della vendita di un bar-tabacchi. La Ctr gli da ragione in quanto le disponibilità finanziarie risultanti dal conto corrente erano compatibili all’acquisto dell’immobile e quindi il <> era insito nella contiguità temporale delle movimentazioni.

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