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Notizia inserita il 30/08/2016

Ravvedimento Unico 2016

Scaduto il termine del 22 agosto per i ritardatari o i distratti è ancora possibile rimediare con il ravvedimento di Unico 2016: vediamo come e e quali sono le diverse scadenze per il ravvedimento di Unico 2016. Nell'articolo all'interno tutte le regole

Dopo la proroga delle scadenze al 22 agosto se per caso ci siamo dimenticati di versare o abbiamo versato in modo insufficente niente paura: possiamo ancora ravvedere i versamenti mancanti secondo le regole dell'Art. 13 del D.Lgs 471/1997

Intanto, riepiloghiamo le date delle scadenze originarie. La prima scadenza da considerare sarebbe stata quella del 15 Giugno ma questa è stata  prorogata al 7 Luglio per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Se non si fosse effettuato il versamento entro  quella data,  si poteva ancora rimanere per così dire nel termine normale versando il  saldo 2015 e l'acconto 2016 con la maggiorazione dello 0,4% entro il 16 Luglio senza interessi ( per chi vuole "la norma" perchè un po' di ripasso fa bene: art. 37 co.11 D.L. 223/2006).

Per la regolarizzazione con ravvedimento Unico 2016 serve intanto definire quale scadenza si doveva rispettare,se quella ordinaria o quelle successive oggetto delle numerose proroghe, poi si deve individuare la norma che definisce la regola per il calcolo. 

Se la regolarizzazione avviene subito, entro 15 giorni, il costo è modesto ma anche se si paga entro 90 giorni il costo è ridotto anche grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs 158/2015 che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

In pratica:

  1. la sanzione ordinaria del 30% se si paga entro i 30 giorni viene ridotta del 50% se si paga spontaneamente entro 90 giorni (ripasso: modifica introdotta dall'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 24.9.2015 n.158 - Decorrenza 1 Gennaio 2016);
  2. per i versamenti effettuati entro i 15 giorni dalla scadenza la sanzione base, già abbattuta del 50% e che quindi sarebbe del 15%, viene ulteriormente ridotta di 1/15mo per ciascun giorno di ritardo e dunque con un massimo dell'1,5%;
  3. per i versamenti dal 15° al 30° giorno la sanzione, già ridotta alla metà per effetto di quanto sopra, viene ridotta a 1 decimo cioè a 1,5% fisso ( ripasso: art. 13 comma 1 D.Lgs 472/97);
  4. per i versamenti dal 30° al 90° giorno la sanzione, già ridotta alla metà per effetto di quanto sopra, viene ridotta a 1 nono cioè a 1,67% fisso ( ripasso: art. 13 comma 2 D.Lgs 472/97);

 

insomma, una situazione articolata se si vuole rimediare in fretta. Ma qual'è il termine da cui contare i giorni? L'Agenzia delle Entrate con Circolare 27/E/2013 ha chiarito che se il contribuente non ha versato nulla entro il 16 giugno 2016 (ovvero 7 luglio nel caso di contribuenti con studi di settore) e nemmeno entro il cosiddetto "termine lungo" dei 30 giorni successivi dunque del 16 luglio o 22 agosto ( il 7 agosto cade nella sospensioe) con la maggiorazione dello 0,4% il termine a cui fare riferimento è la naturale scadenza ovvero il 16 giugno o 7 luglio. Da queste date vanno computati i 90 giorni per il ravvediemento "risparmioso" calcolato sul 50% della sanzione edittale.

Oltre i 90 giorni sarà ancora possibile ravvedersi ma la sanzione a cui parametrarsi sarà in misura piena ( 30% e non 15%) e si pagherà 1/6 del 30% se si paga entro il termine per la presentazoine della dichiarazione dell'anno successivo

 

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