Bonus ricerca sviluppo: RM 66/E/2016 conferma cumulabilità agevolazioni
Sono cumulabili agevolazioni R&S con altri incentivi con il limite però che la somma degli incentivi non superi il costo totale sostenuto
Con la RM 66/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito nuovamente che il credito di imposta a favore della ricerca e sviluppo (Legge 23 Dicembre 2014, n.190 - Articolo 1 comma 35) è cumulabile con altri incentivi a condizione che la somma degli incentivi non superi il totale del costo sostenuto.
Si tratta come noto del bonus ricerca sviluppo che riconosce un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute (50% per i costi di "personale altamente qualificato") nella misura che supera la media del triennio precedente a quello in corso il 31 Dicembre 2015.
Rispondendo all'interpello di un contribuente che aveva già ricevuto contributi comunitari per due progetti l'Agenzia, confermando quanto aveva precedentemente detto nella sua CM 5/E/2016, ha precisato:
- Nel calcolo della media dei tre anni i costi vanno considerati al lordo dei contributi comunitari ricevuti;
- Per il calcolo del credito d'imposta del 25% ( o 50% se applicabile) si devono considerarei i costi al lordo dei contributi comunitari ricevuti;
In pratica viene ribadito che non esiste divieto di cumulo tra le misure agevolative ma ovviamente il cumulo non deve essere superiore al costo sostenuto;
La valutazione deve essere fatta considerando le diverse categorie omogenee di spesa e non rileva invece il costo per singolo progetto