Rimborso chilometrico per sportivi dilettanti
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11-12-2014

Rimborso chilometrico per sportivi dilettanti

FOCUS

Autore: Dott. P. Pirone

La risoluzione n. 38/E dell’11/04/2014 dell’Agenzia delle Entrate in merito al rimborso chilometrico per sportivi dilettanti

SINTESI

  • In merito al rimborso chilometrico riconosciuto dalla società/associazione, allo sportivo dilettante, è di recente intervenuto un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 38/E dell’11/04/2014.
  • La risoluzione in esame fornisce una definizione specifica di “indennità chilometriche” disponendo che le stesse possono essere considerate come “rimborsi delle spese di viaggio” sostenute dall’atleta per raggiungere il luogo di svolgimento dell’attività sportiva mediante un mezzo di trasporto proprio.
  • Con la stessa Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate, fa distinzione tra:
    • indennità chilometriche documentate: tale rimborso non concorre a formare il reddito dell’atleta se le relative spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
    • indennità chilometriche forfettarie, ossia non documentate indipendentemente se relative ad attività svolte fuori dal territorio comunale o ad attività svolte all’interno del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito dell’atleta percipiente nei limiti della franchigia di euro 7.500. 


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