Omesso o insufficiente versamento delle imposte
compreso
nell’abbonamento
07-08-2014

Omesso o insufficiente versamento delle imposte

FOCUS

Autore: Dott. M. Sgueglia

I casi di omesso versamento o insufficiente versamento e la disciplina del ravvedimento operoso

SINTESI

  • L’omesso versamento si configura nel momento in cui il contribuente non ha provveduto al versamento delle imposte dovute.
  • L’insufficiente versamento, invece, riguarda la situazione in cui il contribuente ha versato le imposte, ma in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
  • Per sanare tali situazioni si applica la disciplina del ravvedimento operoso in tutte le sue modalità:
    • C.D. RAVVEDIMENTO SPRINT: si ha quando si effettua il ravvedimento dal primo al quattordicesimo giorno dalla data di scadenza ordinaria; la sanzione prevista è dello 0,2% per ogni giorno oltre la scadenza, con tasso annuo di interessi pari all’1%.
    • C.D. RAVVEDIMENTO BREVE: si ha quando si effettua il ravvedimento dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza ordinaria; la sanzione prevista è del 3%, con tasso annuo di interessi pari all’1%.
    • C.D. RAVVEDIMENTO LUNGO: si ha  quando si effettua il ravvedimento  dal trentunesimo giorno dalla data di scadenza ordinaria fino al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in corso, oppure al ricevimento dell’avviso bonario; in questo caso la sanzione prevista è del 3,75%, con tasso annuo di interessi pari all’1%.
  • Sono anche previste, in determinate situazioni, sanzioni penali; tale fattispecie si configura quando l’omesso versamento di imposte si realizza per una somma pari o superiore a 50mila euro per anno e per imposta.

 



newsletter