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01-08-2014
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Il termine di 90 giorni per le esportazioni improprie
FOCUS
Autore: Dott.ssa D. Pérez Corradini
La normativa italiana e la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE
SINTESI
- Il termine esportazioni improprie riguarda quelle operazioni di esportazione in cui è il cessionario che effettua il trasporto.
- L’art. 8, comma 1, lettera b) del D.P.R. 633/72, in relazione a questa tipologia di esportazioni dispone che il trasporto deve essere effettuato entro 90 giorni dall’effettuazione dell’operazione in modo che possa essere fatturata non imponibile.
- Se i 90 giorni non vengono rispettati, l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97 dispone una sanzione dal 50% al 100% dell’imposta, a meno che, entro i successivi 30 giorni, il contribuente effettui, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.
- Recentemente, la Corte di Giustizia UE si è espressa sull’argomento con la sentenza 19.12.2013, causa C-563/12, ritenendo che gli effetti della norma italiana che “vizia” sin dall’inizio la non imponibilità dell’operazione se non sono rispettati i 90 giorni, eccedano le facoltà concesse dall’art. 131 della direttiva; articolo, che ricordiamo, prevede che gli Stati membri possono stabilire le condizioni di applicazione delle esenzioni.