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08-11-2016

Credito di imposta redditi esteri dopo il decreto internazionalizzazione

FOCUS

Autore: Dott.ssa Michela Ferrazzi

Credito di imposta redditi esteri dopo il decreto internazionalizzazione

SINTESI:

  • L’art. 15 del decreto per l’internazionalizzazione e sviluppo delle imprese, ha apportato a decorrere dal 7 ottobre 2015 alcune modifiche alla disciplina del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero. Di norma, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati su “base mondiale” in relazione a tutti i redditi ovunque prodotti, sia in Italia che all’estero (c.d. “world-wide principle”), pertanto soggiacciono a IRPEF o IRES anche sui redditi prodotti all’estero, che presumibilmente scontano imposte anche nello Stato della fonte.
  • Il credito d’imposta ex art. 165del TUIR  ha lo scopo di eliminare - o almeno attenuare la doppia tassazione che potrebbe generarsi sullo stesso reddito in caso di tassazione concorrente, quando il medesimo stesso sia assoggettato ad imposizione sia nello Stato estero (Stato della fonte) che in Italia (Stato della residenza).


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