22-07-2016

Trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate

VOCE DELL'AGENZIA

Circolare 32/E del 22 Luglio 2016

Autore: Agenzia delle Entrate

“Disciplina dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.”

L’articolo 11 del D.L.3 maggio 2016, n. 59 stabilisce che le imprese interessate dalle disposizioni che prevedono la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate possono optare per il mantenimento dell’applicazione delle predette disposizioni, con riferimento a quelle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (cosiddette DTA di tipo 2). Tale opzione è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Con la circolare 32 del 22 luglio 2016  vengono chiariti alcuni punti dell’articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016 e del relativo provvedimento di attuazione.

 



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