26-05-2016

Superammortamento

VOCE DELL'AGENZIA

“Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super ammortamento”)”

Il documento dell’Agenzia  del 26 maggio 2016 riepiloga la disciplina del superammortamento introdotta dalla Legge di stabilità 2016 (comma 91 art. L 208-2015) che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:

  1. Soggetti interessati
  2. Investimenti
  3. Ambito temporale
  4. Modalità di fruizione del beneficio
  5. Determinazione degli acconti per i periodi d’imposta 2015 e 2016
  6. Effetti delle disposizioni sul superammortamento

Si specifica in particolare che possono fruire della norma

  • le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  • gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime dei minimi , come definito dal comma 96 dell'art.1 della L.244/2007;
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime di vantaggio, come definito all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  • In particolare sul cd Tonnage tax, la Circolare 23/E del 26 maggio 2016 ha chiarito che "per le attività non agevolate per le quali le imprese marittime che si sono avvalse dell’opzione di cui all’articolo 155 del TUIR (D.P.R 917/86) determinano analiticamente il reddito ai fini dell’IRES secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (D.P.R 917/86), l’impresa potrà usufruire della maggiorazione relativamente ai componenti negativi dedotti in via analitica. Lo stesso principio vale anche per coloro che escono dal regime tonnage relativamente alle quote residue di ammortamento da effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all’uscita dal regime stesso."  

 



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