27-04-2016

Credito di imposta enti di previdenza

VOCE DELL'AGENZIA

Circolare 14/E del 27 Aprile 2016

Autore: Agenzia delle Entrate

“Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare. Articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2015.”

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al credito d'imposta, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, al fine di incentivare l’investimento in alcune attività a carattere finanziario a medio o lungo termine.

ll credito d’imposta va richiesto a decorrere dall’anno 2016, attraverso la presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, dell’apposito modello attraverso i canali Entratel o Fisconline, direttamente oppure tramite intermediario.

L’Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito. Tuttavia, in considerazione delle condizioni di obiettiva incertezza caratterizzanti la disciplina, se l’indebita fruizione riguarda un credito d’imposta richiesto dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2016, non saranno applicate sanzioni.

 

 



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