05-04-2016

Politica Monetaria Europea: le riserve minime

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Concludiamo questo miniciclo di interventi dedicati alla politica monetaria europea entrando un po’ più nel dettaglio riguardo l’ultimo strumento della Banca Centrale Europea utile a centrare i propri obiettivi: la richiesta di riserve minime.

Queste non sono altro che depositi obbligatori presso le Banche Centrali Nazionali richiesti a tutti gli istituiti di credito all’interno dell’area euro.

I principali scopi delle riserve minime sono la stabilizzazione del tasso d’interesse sul mercato monetario e la creazione (o implementazione) di scorta di liquidità strutturale. Il primo fine è raggiunto tramite la mobilizzazione della riserva obbligatoria che consente alle controparti di adempiere agli obblighi di riserva minima sulla base delle media riserve nel periodo di mantenimento. Ovviamente ciò implica che si possa trarre profitto prestando denaro e non rispettando la riserva quando i tassi d’interesse sul mercato sono più alti di quelli garantiti dal deposito e di fare il contrario nella situazione opposta.

Questo assicura uguaglianza tra i tassi di breve periodo sul mercato monetario e loro livello atteso al termine del periodo di mantenimento stabilizzando i tassi overnight e evitando così che la Banca Centrale debba intervenire frequentemente. Il meccanismo funziona senza problemi durante il periodo di mantenimento ma al termine di questo il minimo di riserva dev’essere garantito e per le banche non è più possibile posticipare ammanchi o eccedenze.

Inoltre la necessità per gli istituti di credito di detenere riserve minime presso le banche centrali nazionali contribuisce a far lievitare al domanda di credito presso la BCE che si trova così facilitata nell’indirizzare i tassi d’interesse tramite regolari operazioni di rifinanziamento.

L’ammontare della riserva è definito dalla reserve base moltiplicata per una reserve ratio (attualmente pari a 0,01). La reserve base si calcola in relazione alle passività a breve termine senza però tener contro di quelle nei confronti di altri istituti di credito sottoposti alla riserva minima o nei confronti di Banche Centrali Nazionali o Europea.

Non rispettare gli obblighi di riserva minima, ovvero se al termine del periodo di mantenimento la media delle riserve è inferiore al minimo, comporta l’incorrere in una sanzione.

Nella fattispecie all’istituto che viola le regola può essere comminata una delle seguenti sanzioni:

  • il pagamento fino al 5% superiore al tasso marginale sull’ammontare di riserva minima non fornita
  • il pagamento fino al doppio del tasso d’interesse marginale sull’ammontare di riserva minima non fornita
  • l'obbligo per l'istituzione di costituire depositi non fruttiferi con la BCE o le banche centrali nazionali fino a tre volte l'importo della riserva obbligatoria che l'istituzione in questione non ha fornito . La durata di tale deposito non può superare il periodo durante il quale l'istituzione non è riuscito a soddisfare il requisito di riserva


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