22-10-2015

Dichiarazione precompilata: chiarimenti per i CAF

VOCE DELL'AGENZIA

Circolare 34/E del 22 Ottobre 2015

Autore: Agenzia delle Entrate

“Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale”

La circolare n. 34/E chiarisce le incertezze sorte in materia di dichiarazione precompilata relative al visto infedele, al modello 730 rettificativo e alla tardività dei modelli.

Con la circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate risponde alle domande formulate dai CAF sui temi riguardanti la dichiarazione 730 precompilato e, nello specifico, sulle incertezze relative al visto infedele, al modello 730 rettificativo e alla tardività dei modelli.

In particolare, per quanto riguarda la sanzione per visto di conformità infedele, la circolare specifica che la punibilità per l’apposizione del visto in questione è da escludere sulla scorta della stessa disposizione che salva il contribuente da attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro.

Viene inoltre chiarito che il CAF o il professionista abilitato che abbia presentato il 730 del contribuente entro la scadenza originaria (7 luglio) e abbia successivamente inviato il 730 rettificativo entro il 10 novembre, è responsabile della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente che, se versata entro il 10 novembre stesso, viene ridotta nella misura prevista dalle disposizioni sul ravvedimento di cui all’art. 13 del D.lgs. 472/1997. Quando invece il 730 è presentato oltre la scadenza del 7 luglio (salvo eventuali proroghe) ed è poi rettificato entro il 10 novembre, oltre alla sanzione per la tardività è dovuta anche quella per visto infedele.

La circolare infine comunica che il riferimento temporale, nel caso della tardività dei modelli, coincide con il termine prorogato dal D.P.C.M. 26 giugno 2015 per la presentazione del 730, ossia 23 luglio 2015.



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