19-10-2015

Regime fiscale e fatturazione per consulenze mediche d'ufficio a P.A.

VOCE DELL'AGENZIA

Risoluzione 88/E del 19 Ottobre 2015

Autore: Agenzia delle Entrate

“Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici, dipendenti in rapporto esclusivo, che svolgono attività di consulente tecnico d’ufficio (CTU), artt. 1, comma 209, della L. n. 244 del 2007 e 50 e ss. del TUIR”

L'Agenzia delle entrate ha risposto con la risoluzione 88/E del 19 ottobre 2015 ad un interpello di una Azienda sanitaria locale  affermando che  i compensi, erogati da una Pa ai dipendenti pubblici che rendono sporadiche consulenze tecniche d’ufficio,  non costituiscono oggetto di fatturazione elettronica.  Nel documento si specifica che vanno innanzitutto  distinte le ipotesi in cui le prestazioni sono rese all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale da quella in cui sono espletate nel quadro di un giudizio civile o effettuate per finalità assicurative, amministrative e simili. Nel primo caso infatti l’attività di consulenza a costituisce esercizio di pubblica funzione e, in base all’articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir, non è di per sé idonea a configurare il presupposto soggettivo ai fini Iva; mentre nel secondo l’Agenzia delle Entrate osserva che, se la consulenza è svolta con carattere di abitualità, il relativo reddito dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir) con obbligo non solo il possesso della partita Iva, ma anche di  fatturazione elettronica quando chi eroga i compensi è una Pa.
Mancando l’abitualità, da valutarsi in concreto caso per caso e dunque qualora l’attività di consulenza sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi e le operazioni saranno escluse dal campo di applicazione dell’Iva



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