31-08-2015

Plusvalenza da cessione dell’impresa familiare

VOCE DELL'AGENZIA

Risoluzione 78/E del 31 Agosto 2015

Autore: Agenzia delle Entrate

"Interpello - Art. 11 Legge 27 Luglio 2000, n. 212 - Trattamento fiscale della plusvalenza da concessine dell'unica azienda detenuta da un'impresa familiare."

Con la risoluzione n. 78/E del 31 agosto 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare deve essere tassata interamente in capo al titolare dell'impresa ed è, quindi, fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari. Inoltre in caso di cessione di una ramo di azienda ricevuta in donazione e proseguita come attività di impresa, il donatario che realizza la plusvalenza ha la scelta tra tassazione ordinaria e tassazione separata.
L’interpello riguardava il caso di una contribuente  che aveva  ricevuto in donazione dal marito un ramo d'azienda  costituendo un'impresa familiare con le figlie e chiedeva quale  fosse   in caso di cessione a terzi il corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dell'eventuale plusvalenza.   Nella risoluzione  l'Agenzia delle Entrate evidenzia  la natura "individuale" e non collettiva (associativa) dell'impresa familiare,   da cui consegue che l'eventuale plusvalenza realizzata dall'impresa familiare è imputabile interamente in capo all'imprenditore ed è  irrilevante per i collaboratori familiari.

L 'Agenzia precisa  inoltre che, nel caso in esame, la plus valenza realizzata  è  da ricondurre nell'alveo dei redditi di impresa in quanto  i donatari hanno  continuato l’ attività d'impresa inizialmente ricevuta dal marito–padre , e non trova quindi applicazione l’art. 67 comma 1 lett. h bis.

Infine  l’amministrazione specifica che nel particolare caso in esame , nel periodo di possesso va computato anche il periodo in cui l'azienda era posseduta dal donante. Per cui la contribuente puo  optare per la tassazione ordinaria (articoli 58 e 86) in un unico esercizio ovvero per la tassazione separata (ex articolo 17, comma 1, lettera g).



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