Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi per pagamenti rateali delle cartelle
VOCE DELL'AGENZIA
Circolare 29/E del 7 Agosto 2015
Autore: Agenzia delle Entrate
"Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso"
L'Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi riguardanti il pagamento delle sanzioni per piani di rateazione in essere in caso di morte del debitore. Viene evidenziato che nell’attuale sistema sanzionatorio tributario " il principio della intrasmissibilità della sanzione agli eredi, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , assume carattere generale, come peraltro confermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione " (così, anche di recente, Cass. n. 12754 del 6 giugno 2014).
In base a tale principio appare pertanto indubbio che agli eredi non possa essere richiesto il pagamento delle sanzioni ,sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione". Saranno dovute invece dagli eredi le sanzioni relative ad eventuali rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.
Le medesime considerazioni valgono con riguardo agli istituti deflativi del contenzioso previsti dal decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Agenzia conclude quindi affermando che , qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, "in relazione alle residue rate ancora da versare,la ompetente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione; è altresì escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione"