07-08-2015

Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi per pagamenti rateali delle cartelle

VOCE DELL'AGENZIA

Circolare 29/E del 7 Agosto 2015

Autore: Agenzia delle Entrate

"Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle  somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso"

L'Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi  riguardanti il pagamento delle sanzioni per piani di rateazione in essere  in caso di morte del debitore. Viene evidenziato che  nell’attuale sistema sanzionatorio tributario  " il  principio della intrasmissibilità della sanzione agli eredi, ai sensi dell’articolo 8 del decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , assume carattere generale,  come peraltro confermato  in più occasioni dalla Suprema Corte di  Cassazione " (così, anche di recente, Cass. n. 12754 del 6 giugno 2014).

In base a tale principio appare pertanto indubbio che agli eredi non possa essere richiesto il pagamento delle sanzioni ,sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione". Saranno dovute invece dagli eredi le sanzioni relative ad eventuali  rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.

Le medesime considerazioni valgono con riguardo agli istituti deflativi del contenzioso  previsti dal decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

L'Agenzia conclude quindi affermando che , qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso  del contribuente, "in relazione alle residue rate ancora da versare,la ompetente struttura non  potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione; è altresì escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel  pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione"

 



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