Autocompensazione e compensazione rimborsi da assistenza fiscale
VOCE DELL'AGENZIA
Risoluzione 73/E del 4 Agosto 2015
Autore: Agenzia delle Entrate
"Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale"
A seguito di numerose richieste di chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’articolo 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata) che prevede che il sostituto d’imposta recuperi le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24, l'Agenzia afferma che in materia non si applica la c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli, introdotta dall’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. "Decreto anticrisi).
L'Amministrazione finanziaria ricorda che la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 ha chiarito
che : "il divieto riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” e non quella “verticale “ o “interna” e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto formadi credito d’imposta". Inoltre, come chiarito con circolare 31/E del
2014 "è stato espressamente previsto che tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare <em">dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (....) Per le medesime ragioni, le stesse non soggiacciono, altresì, al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti previsto dal citato art. 31 del decreto legge n. 78 del 2010".