31-07-2015

Rateizzazione credito di imposta partecipazioni ENC

VOCE DELL'AGENZIA

Risoluzione 70/E del 31 Luglio 2015

Autore: Agenzia delle Entrate

"Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 21. Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli enti non commerciali, comma 656, legge 23 dicembre 2014, n. 190"

 

Con l’interpello concernente l'interpretazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 del 2014.

Sono stati chiesti chiarimenti in materia di  modalità di rateizzazione e  termine di utilizzazione del credito d’imposta  per partecipazioni in caso di "trust opaco"

L'Agenzia evidenzia che come chiarito dalla Relazione tecnica della legge, con l’incremento dell’imposizione si è inteso equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella propria delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate.

Il predetto incremento di tassazione riguarda anche i dividendi percepiti dai "trust opachi" sostanzialmente equiparati agli enti non commerciali .  Il comma 656 prevede  che  il credito di imposta “pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014" possa essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e dal 1° gennaio 2018 nella misura rimanente.

Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.

 

 



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