Regime di vantaggio ancora possibile per il 2015
VOCE DELL'AGENZIA
Risoluzione 67/E del 23 Luglio 2015
Autore: Agenzia delle Entrate
"Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 - applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità."
Possono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità anche i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del DL. n.192/201 4, che - in deroga all’abrogazione prevista dalla Legge di stabilità - ha prorogato questa disciplina di favore.
Una possibilità che resta aperta anche per chi non ha manifestato l’opzione al momento di iniziare l’attività: sarà possibile darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi 2016.
Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 67/E, diffusa dall’Agenzia delle Entrate il 23 luglio 2015, che in risposta al quesito di una contribuente da parere positivo e spiega tempi e modi per esercitare l’opzione.