08-06-2015
Interpello ordinario per la correzione di errori contabili (chiarimenti circolare 31/E/2013)
VOCE DELL'AGENZIA
Risoluzione 27/E dell'08 Giugno 2015
Autore: Agenzia delle Entrate
"Interpello ordinario - Correzione errori contabili con la procedura della circolare n. 31/E del 2013"
L'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi in cui si proceda ad una correzione di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi e/o positivi nel corretto esercizio di competenza.
- Nella Circolare n. 31/E/2013, per evitare fenomeni di doppia imposizione è riconosciuta la possibilità di imputare fiscalmente il componente reddituale nel corretto periodo di competenza e di sterilizzarlo nel momento in cui è imputato in bilancio a seguito della correzione contabile. La possibilità per il contribuente di rappresentare l’esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità, è però limitata ai soli periodi d’imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione.
- Ora, con la Risoluzione n. 57/E/2015, si puntualizza che, a tali fini, è irrilevante l’eventuale presenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, circostanza che fa scattare il raddoppio dei termini per l’accertamento. Quest’intervallo di tempo più ampio è previsto esclusivamente a vantaggio del Fisco, che ha così la possibilità di utilizzare l’esito delle indagini giudiziarie.