08-06-2015

Interpello ordinario per la correzione di errori contabili (chiarimenti circolare 31/E/2013)

VOCE DELL'AGENZIA

Risoluzione 27/E dell'08 Giugno 2015

Autore: Agenzia delle Entrate

 

"Interpello ordinario - Correzione errori contabili con la procedura della circolare n. 31/E del 2013"

L'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi in cui si proceda ad una correzione di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi e/o positivi nel corretto esercizio di competenza.

  • Nella Circolare n. 31/E/2013, per evitare fenomeni di doppia imposizione è riconosciuta la possibilità di imputare fiscalmente il componente reddituale nel corretto periodo di competenza e di sterilizzarlo nel momento in cui è imputato in bilancio a seguito della correzione contabile. La possibilità per il contribuente di rappresentare l’esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità, è  però limitata ai soli periodi d’imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione.
  • Ora, con la Risoluzione n. 57/E/2015, si puntualizza che, a tali fini, è irrilevante l’eventuale presenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, circostanza che fa scattare il raddoppio dei termini per l’accertamento. Quest’intervallo di tempo più ampio è previsto esclusivamente a vantaggio del Fisco, che ha così la possibilità di utilizzare l’esito delle indagini giudiziarie.

 



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