01-06-2015

Redistribuzione fra co-lottizzanti: ok al regime di favore

VOCE DELL'AGENZIA

Commento alla Risoluzione 56/E del 01 Giugno 2015

Autore: Dott. F.Brandi

 

"Consulenza Giuridica - Imposte indirette applicabili agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti - Art. 32 DPR n. 601/73"

 

  • L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E dello scorso 1° giugno rispondendo al quesito di un contribuente afferma che gli atti di redistribuzione fondiaria tra co-lottizzanti, stipulati per eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione, godono del regime fiscale agevolato di cui all’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
  • Inoltre, trattandosi di un negozio di redistribuzione che non ha una vera e propria funzione di scambio, deve desumersi l’esclusione dal campo di applicazione Iva.

 



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