23-04-2015

Regime agevolato per immobili in piani di lottizzazione privati

VOCE DELL'AGENZIA

Commento alla Risoluzione 41/E del 23 Aprile 2015

Autore: Dott. F.Brandi

 

"Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – Applicabilità regime fiscale agevolato in assenza di convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto"

 

  • La risoluzione 41/E del 23 Aprile 2015 tratta del regime fiscale da applicare in caso di acquisto di immobili in piani urbanistici particolareggiati.
  • Con questa recente risoluzione l' Agenzia cambia rotta, superando i precedenti documenti di prassi e afferma che  il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, è applicabile anche agli atti di acquisto di immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell’edificabilità, ai piani particolareggiati. Inoltre precisa che l’agevolazione spetta anche in assenza della convenzione di lottizzazione al momento del rogito.

 



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