Crediti da rimborso 730 ed eccedenze di versamento: obbligo di compensazione orizzontale per i sost
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05-03-2015

Crediti da rimborso 730 ed eccedenze di versamento: obbligo di compensazione orizzontale per i sostituti d’imposta

FOCUS

Autore: Dott. P. Pirone

Crediti da rimborso 730 ed eccedenze di versamento: obbligo di compensazione orizzontale per i sostituti d’imposta

SINTESI:

  • Con il decreto semplificazioni n. 175/2014 è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo, per i sostituti d’imposta, di utilizzare i crediti derivanti dal rimborso per assistenza fiscale o da eccedenze di versamento delle ritenute operate, esclusivamente mediante compensazione attraverso il modello F24.
  • Viene dunque eliminata la possibilità per i sostituti d’imposta di scomputare direttamente il credito senza passare attraverso il modello F24 (c.d. compensazioni interne).
  • Dapprima con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ed in seguito con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire importanti ed opportuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei crediti in oggetto al fine di recepire la nuova disciplina normativa.
  • L’obbligo delle nuove modalità di compensazione, decorre già dai versamenti previsti per il 16 febbraio 2015 tranne che per quelle compensazioni riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità.
  • Con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015 sono stati istituiti altresì i codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello F24.

 



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