Il nuovo ravvedimento operoso: cause di incompatibilità con altri istituti e regime transitorio
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14-01-2015

Il nuovo ravvedimento operoso: cause di incompatibilità con altri istituti e regime transitorio

FOCUS

Autore: Dott. P. Pirone

Le nuove regole e il regime transitorio

SINTESI:

  • La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nuove disposizioni in merito all’istituto del ravvedimento operoso.
  • Le nuove regole del ravvedimento operoso restringono il campo di inapplicabilità dell’istituto al solo caso in cui il contribuente abbia ricevuto formale notifica di avviso di accertamento o liquidazione.
  • E’ stato confermato il ravvedimento “sprint” con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo se la violazione è regolarizzata entro 14 giorni.
  • Vengono rimodulati tempi e sanzioni del ravvedimento ordinario. Si parte da una sanzione pari ad 1/10 del minimo se la violazione è regolarizzata entro 30 giorni, fino ad una sanzione ridotta ad 1/6 del minimo qualora la violazione venga regolarizzata oltre  due anni dopo il  termine per il versamento oppure  oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa.
  • Causa l’incompatibilità tra il nuovo ravvedimento operoso ed altri benefici (in termini di sanzioni ridotte) previsti dal legislatore per altri istituiti deflativi del contenzioso tributario, con la stessa Legge di Stabilità vengono eliminate le agevolazioni a seguito di  adesione agli inviti al contraddittorio o ai Pvc e viene rimodulata l’acquiescenza in tema di accertamento non preceduto da invito al contraddittorio. Il regime transitorio prevede però che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi con riferimento  agli inviti e ai PVC consegnati entro il 31 dicembre 2015.


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