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07-08-2014
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Omesso o insufficiente versamento delle imposte
FOCUS
Autore: Dott. M. Sgueglia
I casi di omesso versamento o insufficiente versamento e la disciplina del ravvedimento operoso
SINTESI
- L’omesso versamento si configura nel momento in cui il contribuente non ha provveduto al versamento delle imposte dovute.
- L’insufficiente versamento, invece, riguarda la situazione in cui il contribuente ha versato le imposte, ma in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
- Per sanare tali situazioni si applica la disciplina del ravvedimento operoso in tutte le sue modalità:
- C.D. RAVVEDIMENTO SPRINT: si ha quando si effettua il ravvedimento dal primo al quattordicesimo giorno dalla data di scadenza ordinaria; la sanzione prevista è dello 0,2% per ogni giorno oltre la scadenza, con tasso annuo di interessi pari all’1%.
- C.D. RAVVEDIMENTO BREVE: si ha quando si effettua il ravvedimento dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza ordinaria; la sanzione prevista è del 3%, con tasso annuo di interessi pari all’1%.
- C.D. RAVVEDIMENTO LUNGO: si ha quando si effettua il ravvedimento dal trentunesimo giorno dalla data di scadenza ordinaria fino al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in corso, oppure al ricevimento dell’avviso bonario; in questo caso la sanzione prevista è del 3,75%, con tasso annuo di interessi pari all’1%.
- Sono anche previste, in determinate situazioni, sanzioni penali; tale fattispecie si configura quando l’omesso versamento di imposte si realizza per una somma pari o superiore a 50mila euro per anno e per imposta.