Il contratto di solidarietà
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17-07-2014

Il contratto di solidarietà

FOCUS

Autore: Dott. A. Roffarè

Caratteristiche e agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che sottoscrivono tale contratto

SINTESI

  • Il Contratto di solidarietà è un CCN, stipulato con rappresentanze sindacali, che prevede una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare tagli del personale. Si definisce:
    • difensivo quando la finalità è il mantenimento del livello occupazionale;
    • estensivo se la finalità è l’aumento del livello occupazionale.
  • Aziende beneficiarie: tutte quelli aventi più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la richiesta.
  • Lavoratori beneficiari: tutti i dipendenti tranne dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio e stagionali, lavoratori di anzianità aziendale inferiore a 90 giorni.
  • Durata: non può essere inferiore a 12 mesi e non può superare i 24 mesi. Vi è una possibilità di proroga di ulteriori 24 mesi (che si estende a 36 per il Mezzogiorno). Al termine del contratto si potrà fare una nuova richiesta trascorsi 12 mesi.
  • Trattamento ed erogazione: il trattamento economico previsto è del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, erogato da parte del datore di lavoro con conguaglio in compensazione tramite Modello F24 e relativa comunicazione UNIEMENS in via telematica all’INPS.
  • Domanda: presentata al ministero del Lavoro, tramite modello CIGS/SOLID.1 entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione di orario.

 



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